SISTRI: ENNESIMA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

mercoledì 6 novembre 2013

Il Ministero dell'Ambiente ha diramato la nuova circolare per la "semplificazione e razionalizzazione del Sistri".

Sono tenuti ad aderire al SISTRI i seguenti soggetti:

-              gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (a partire dal 03/03/2014);

-              gli enti e le imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., oppure iscritti all'Albo in categoria 5, (a partire dal 03/03/2014);

-              gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano nel territorio nazionale, (a partire dal 01/10/2013);

-              gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano nel territorio nazionale, fuori dalla Regione Campania, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio (fase di sperimentazione a partire dal 30/06/2014);

-              i Comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani del territorio della Regione Campania (a partire dal 03/03/2014);

-              gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, compresi i nuovi produttori di rifiuti pericolosi (a partire dal 01/10/2013);

-              gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi (fase di sperimentazione a partire dal 30/06/2014);

-              in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (a partire da 01/10/2013 con le modalità attuali, anche se entro il 31/12/2013 saranno definite le nuove modalità di applicazione al SISTRI del trasporto intermodale).

Circa le sanzioni:

-              fino al 01/08/2014 le sanzioni relative al SISTRI, di cui agli articoli 260 bis e 260 ter, non si applicano. Fino a tale data resta obbligatoria la compilazione dei registri di carico e scarico, formulari e MUD e le relative sanzioni (comma 3 bis art. 11 del D.L. 101/2013 come convertito in legge dalla L. 125/2013);

-              a partire dal 01/08/2014 scattano le sanzioni previste per il SISTRI, ferme restando le esenzioni previste per le prime tre violazioni, di cui si attende un decreto con ulteriori indicazioni;

-              quelle relative ai soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi, saranno dettate da norme successive, essendo questi ultimi interessati da una fase di sperimentazione.

È stato inoltre ribadito che:

-              le modifiche relative all'artt. 190 e 193 saranno applicabili a partire dal 01/08/2014, quando entrerà definitivamente in vigore il SISTRI. Da tale data saranno operative le versioni degli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/2006 come modificati dal D.Lgs 205/2010.

-              al momento sono sospesi i punti 7.3 (tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti) e 7.1.2 (registrazione dei rifiuti in giacenza alla mezzanotte del 30/09/2013) del Manuale Operativo - versione 3.1 del 07/08/2013;

-              saranno oggetto di approfondimento le modalità semplificate applicabili alla micro raccolta, le modalità operative del trasporto intermodale, l'interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali e SISTRI, il funzionamento dei dispositivi SISTRI (black box e token USB), la tracciabilità dei rifiuti all'interno degli impianti di gestione.

 

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