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DM 28/03/2018 N. 69. END OF WASTE DELL'ASFALTO FRESATO
Il Ministero dell’Ambiente con “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184 -ter, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006” (cfr. allegato 1) detta i criteri specifici da rispettare affinchè il rifiuto identificato con il codice EER 17.03.02 proveniente da operazioni di fresatura a freddo o di demolizione delle pavimentazioni bituminose cessi di essere qualificato come rifiuto per essere identificato come granulato di conglomerato bituminoso.
Il decreto pare voler inserirsi come tassello chiarificatore all’interno del corposo dibattito dottrinale e giurisprudenziale da tempo in corso sul “fresato d’asfalto” e sulla possibile qualifica dello stesso come “sottoprodotto”, agendo, però, in modo differente e stabilendo i criteri la cessazione della qualifica come rifiuto a favore di una merce identificabile come “granulato di conglomerato bituminoso”.
I 6 articoli ed i 2 allegati di cui è composto il decreto stabiliscono:
- quando il conglomerato bituminoso non è rifiuto
- gli obblighi dei produttori (la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'obbligo di conservazione del campione e le sue esenzioni)
- gli utilizzi del granulato di conglomerato bituminoso
Interessante risultano alcune affermazioni contenute nei “visti e considerando” prodromici al regolamento, soprattutto nella parte in cui si afferma che “in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.